Roma, 16 gennaio 2008 
 
BUCCHINO: SUGLI INDEBITI PENSIONISTICI UNA LEGGE “BURLA” ED INUTILE 
 
La ragione per cui decine di migliaia di pensionati italiani indigenti residenti all’estero hanno ricevuto e stanno ricevendo in questi giorni decine di migliaia di lettere dell’Inps che comunica loro la riduzione della pensione e richiede contestualmente  la restituzione di somme percepite indebitamente, è ascrivibile al fatto che il nostro Parlamento non ha finora approvato una legge di sanatoria degli indebiti pensionistici. 
Ho più volte spiegato che gli indebiti, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono costituiti non per colpa dei pensionati, quasi sempre vittime inconsapevoli, ma delle modalità amministrative adottate dall’Inps per le verifiche reddituali dei residenti all’estero e della farraginosità delle procedure di acquisizione di tali verifiche. 
A parole sono tutti d’accordo — politici, istituzioni e lo stesso Inps — della necessità di approvare un provvedimento di sanatoria degli indebiti sia per la mancanza di responsabilità dolose da parte dei pensionati sia per le oggettive complessità di recupero degli stessi indebiti. 
Proprio per questo motivo io assieme a tutti i colleghi deputati e senatori eletti all’estero (anche quelli dell’opposizione) avevamo presentato un emendamento alla Finanziaria che avrebbe sanato fino al 31 dicembre 2006 le situazioni debitorie.  
Recitava l’emendamento: “1) Nei confronti dei soggetti residenti all’estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’Inps, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui. 2) Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro, non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti della metà dell’importo riscosso indebitamente”. 
Ci sembrava una soluzione giusta, auspicata dalle nostre collettività all’estero e soprattutto condivisa, e che non avrebbe rappresentato un costo aggiuntivo per la Finanziaria visto che si trattava di minore entrate. 
Non conosciamo esattamente cosa sia successo al Senato durante la discussione presso la Commissione competente, fatto sta che l’emendamento è stato respinto e sostituito con una norma che non esito a definire una “burla”, che poi la Camera non ha avuto modo di modificare per i noti vincoli e tempi  della fiducia.  
La norma “burla” annulla il provvedimento di sanatoria e introduce, stanziando 9 milioni di euro per tre anni, una disposizione GIA’ ATTUALMENTE IN VIGORE. 
Leggere qui di seguito per credere: 
Questo il testo della norma “burla” approvata dal Parlamento: Art. 1, comma 136, della legge finanziaria per il 2008:Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS». 
Questo il testo della legge n. 153/69, art. 69 (approvata nel 1969 ed attualmente ancora in vigore): “Art. 69. Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.Per pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato
 
Paradossalmente al danno si aggiunge anche la beffa: infatti la norma già in vigore prevede l’ulteriore garanzia della salvaguardia del trattamento minimo, garanzia che nella legge “burla” approvata non viene menzionata. Quindi la novella norma introdotta dalla legge finanziaria è praticamente identica a quella già in vigore summenzionata e rischia, come se non bastasse, di peggiorare la situazione se l’Inps vorrà applicarla alla lettera.